Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell’art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.


ISTANZE PER LE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO

LE ISTANZE PER LE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEVONO ESSERE PRESENTATE TRAMITE IL PORTALE “IMPRESA IN UN GIORNO”

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Diritti istruttoria SUAP €30.00 intestato a Unione di Comuni della Bassa Sabina

da versare tramite Bollettino Postale o Bonifico:

  • C/c postale per bollettino: n 15159023
  • Iban per bonifico: IT67M0100004306TU0000016821

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Obiettivo di queste linee guida è quello di fornire agli organizzatori (singoli cittadini, aziende, enti o istituzioni) linee di indirizzo generale in materia.

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
Al fine di raccogliere più elementi possibili riguardo all’evento che si intende organizzare è necessario predisporre un documento informativo da sottoporre al Sindaco, all’Assessore competente per materia o direttamente al competente Ufficio Comunale (Manifestazioni, Turismo, Cultura o Polizia Locale), che dovrà descrivere brevemente l’evento che si vuole presentare.

Prima di inoltrare la documentazione è opportuno verificare che l’area richiesta sia disponibile, per evitare che la stessa sia già occupata da altro evento.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
La richiesta di OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO dovrà essere presentata al Comune di Appartenenza.

PATROCINIO
La richiesta di PATROCINIO o di collaborazione dovrà essere presentata contestualmente alla documentazione informativa riguardante la manifestazione. Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune di Appartenenza non esonera dall’acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari.

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18 T.U.L.P.S. L’art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza stabilisce che “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni certificate o comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive (previste per trattenimenti e spettacoli, lotterie, fuochi, gare sportive,  ecc.)  deve adempiere a tale obbligo. La comunicazione deve contenere non solo tutte le  informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell’evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni)  e previa nuova comunicazione al Questore.

ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Ai sensi dell’art. 41 della Legge 35/2012 l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’art. 19 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di appartenenza allegando la documentazione richiesta. Contestualmente occorre presentare la SCIA sanitaria all’Asl di competenza

Spettacoli e trattenimenti PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO
Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise).

  • Per eventi su area pubblica che prevedano una capienza fino a un massimo di 200 spettatori e che si svolgono entro le h. 24.00 del giorno di inizio, la licenza di pubblico spettacolo è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività corredata della documentazione richiesta: dunque in questi casi non occorre attendere una specifica autorizzazione dal Comune.
  • Per tutti gli eventi non rispondenti alle caratteristiche previste per la SCIA è necessario RICHIEDERE ED OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE in assenza della quale non è consentito dare luogo alla manifestazione.

La SCIA o la domanda di AUTORIZZAZIONE si trasmette al SUAP del Comune ESCLUSIVAMENTE CON  MODALITÀ TELEMATICA .

MANIFESTAZIONI IN CUI NON E’ RICHIESTA L’AGIBILITA’
Non sono soggette ai controlli della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all’aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l’accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l’uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a 0,8 m), e/o l’uso di attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico: in tale caso deve essere acquista certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE
Ai sensi dell’art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) in caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso (ad esempio un cortile o capannone) con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, architetti o geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e la conformità alle disposizioni vigenti per l’igiene, la sicurezza e l’incolumità pubblica ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.P.R. 311/200.1

MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE
In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone con capienza superiore a 200 persone occorre il parere di agibilità rilasciato dalla C.C.V..L.P.S. su richiesta dell’interessato almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
Si definiscono manifestazioni di sorte locali, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430, le lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra occorre presentare specifica istanza almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle stesse all’Ispettorato dei Monopoli di Stato il quale nei trenta giorni successivi esamina la pratica. Trascorsi i trenta 14 giorni l’istanza di cui sopra dovrà essere presentata al SUAP (Sportello Unico per   le Attività Produttive) del Comune. Per lotteria deve intendersi la manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione.

SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE)
Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso. Per l’installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante occorre presentare domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune allegando la documentazione richiesta. L’autorizzazione rilasciata dal SUAP, al termine dell’istruttoria, consente l’installazione e l’esercizio delle attrazioni nel periodo e nel luogo individuati

SUPERAMENTO DEL RUMORE
In riferimento all’art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e all’art. 5 comma 5 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, è possibile ottenere per lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto  al pubblico, la relativa autorizzazione  che permette di andare in deroga  ai limiti acustici contemplati dalla vigente normativa. La domanda di autorizzazione opportunamente compilata va consegnata all’Ufficio Ambiente del Comune di Appartenenza almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.


Recapiti e Orari:

Uffici presso il Comune di Cantalupo in Sabina
Viale Giuseppe Verdi, 6

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00